Il seguente statuto è stato proposto all'unanimità dalle 10 persone presente al incontro del 13 novembre 2005 a Zurigo:

Art. 1 Nome, sede e anno amministrativo edit

(1) Con la denominazione "Wikimedia CH - Società per la diffusione della conoscenza libera" viene costituita un'associazione regolata dall'articolo 60 pp. del Codice Civile Svizzero (di seguito per brevità indicata come "associazione").

(2) La sede dell'associazione è il domicilio del suo Presidente.

(3) L'anno amministrativo dell'associazione corrisponde all'anno civile.

(4) La comunicazione all'interno dell'associazione è effettuata nelle lingue parlate dai membri del Consiglio direttivo.

Art. 2 Scopi e consegni dell'associazione edit

(1) Lo scopo dell'associazione è di produrre, raccogliere e distribuire la conoscenza libera (ingl. Open Content) in modo non lucrativo per promuovere l'uguaglianza di accesso al sapere e all'educazione. Sotto l'indicazione di "Contenuto libero", secondo la definizione dell'associazione, vanno tutte le opere che sono state poste dai loro autori sotto una licenza che permetta a ciascuno di distribuire e di rielaborare queste opere gratuitamente. In aggiunta si tiene a promuovere anche la coscienza per argomenti sociali e filosofici connessi.

(2) Per la raccolta e distribuzione di contenuto libero verranno utilizzati principalmente, ma non unicamente, dei sistemi wiki. I wiki sono sistemi di software che sono accessibili via internet e che permettono ai loro utenti sia l'accesso ai loro contenuti sia la loro modifica mediante la creazione collaborativa di contenuto. L'esempio più conosciuto è l'enciclopedia "Wikipedia", iniziata da Larry Sanger e Jimmy D. Wales e gestita dalla Wikimedia Foundation.

(3) L'associazione rappresenta una sezione locale (ingl. Local Chapter) di Wikimedia Foundation Inc. con sede in Florida, Stati Uniti. L'autonomia dell'associazione non ne è comunque pregiudicata. La Wikimedia Foundation funziona come un'organizzazione madre di tutte le sezioni nazionali, coordina le attività secondo lo scopo della società nell'ambito internazionale e protegge il nome Wikimedia come i nomi dei vari progetti internazionali di Wikimedia.

(4) Gli scopi principali dell'associazione sono i seguenti:

  • l'esercizio e la promozione finanziaria del servizio di sistemi internet per l'esecuzione, la raccolta e la distribuzione di contenuto libero. La massima importanza verrà posta sui vari progetti internazionali di Wikimedia.
  • la distribuzione e la promozione del contenuto libero attraverso altri canali, per esempio in formato digitale o stampato. La massima importanza verrà posta sui vari progetti internazionali di Wikimedia.
  • procurare, mettere a disposizione e distribuire informazioni, anche attraverso le pubbliche relazioni, sul tema del contenuto libero, sui wiki e sui vari progetti Wikimedia. Questo può accadere tramite manifestazioni o materiale informativo.
  • promuovere lo scambio e la collaborazione tra i progetti Wikimedia nelle varie lingue, soprattutto in tedesco, francese, italiano, retoromancio, come anche dei dialetti svizzero-tedeschi, nell'ambito dei progetti Wikimedia alemanni.

(5) L'associazione può procurare e diffondere mezzi, se vengono unicamente utilizzati per gli scopi suddetti, per altre società che godono di agevolazioni fiscali o per società di diritto pubblico. L'associazione può ugualmente associarsi a società che godono di agevolazioni fiscali o diventare membro di queste.

(6) L'associazione persegue unicamente e direttamente scopi di interesse collettivo. È attiva in maniera filantropica e non persegue principalmente degli scopi economici.

(7) I mezzi dell'associazione possono essere solo utilizzati per gli scopi che corrispondono allo statuto. I soci non ricevono in veste di socio delle donazioni di mezzi dell'associazione. I soci non possono ricevere al momento della loro esclusione o della liquidazione dell'associazione alcuni parti del patrimonio dell'associazione. Nessuna persona può essere favorita tramite spese che siano contrarie allo scopo dell'associazione o rimborsi sproporzionati.

Art. 3 Soci edit

(1) Ogni persona naturale o giuridica può diventare socio.

(2) L'associazione è composta di soci ordinari, soci sostenitori e soci onorari.

(3) Lo status di socio ordinario può essere attribuito ad ogni persona fisica che vuole contribuire attivamente all'associazione e ai suoi progetti. Ogni persona persona o giuridica che sostiene gli scopi dell'associazione, ma non vuole contribuire attivamente, può diventare socio sostenitore.

(4) Come socio onorario possono essere nominati delle persone fisiche che si siano rese in maniera particolare benemerite dell'associazione. Per questo è necessario una decisione dell'assemblea.

Art. 4 Diritti e doveri dei soci edit

(1) I soci sono autorizzati a partecipare a tutte le manifestazioni dell'associazione. Hanno inoltre il diritto di avanzare richieste di fronte al Consiglio direttivo o all'Assemblea.

(2) I soci sono obbligati a sostenere l'associazione e il suo scopo - anche nel pubblico - in modo regolare e di pagare puntualmente la quota che è loro richiesta secondo il regolamento di contributo valido. Sono inoltre obbligati a comunicare all'associazione i cambiamenti dei loro indirizzi postali e elettronici. Per conseguenze che possono derivare dal fatto che il socio non adempia a questo obbligo, il socio garantisce e esonera l'associazione da ogni risponsabilità.

(3) I soci ordinari posseggono il diritto di voto attivo e passivo come il diritto di domandare, di votare e di parlare nelle Assemblee.

(4) I soci sostenitori posseggono il diritto di parlare e di domandare, ma non posseggono il diritto di voto.

(5) I soci onorari sono esonerati dal pagamento dei contributi e posseggono invece gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari.

Art. 5 Inizio e fine del status di socio edit

(1) Lo status di socio deve essere richiesto di fronte al Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo decide sulla domanda di ammissione con maggioranza semplice dei voti. Il Consiglio direttivo non è impegnato a comunicare al richiedente i motivi di rifiuto. Il richiedente rifiutato può fare appello all'Assemblea per decidere in maniera definitiva sulla sua domanda di ammissione.

(2) Lo status di socio termina per ritiro volontario, espulsione, decesso del socio o perdita della capacità giuridica nel caso di persone giuridiche.

(3) Il ritiro deve essere dichiarato di fronte al Consiglio direttivo tramite una disdetta scritta per la fine dell'anno amministrativo, rispettando un termine di 3 mesi. Per desiderio esplicito, il ritiro può anche avvenire senza termine, in questo caso tuttavia tutte le quote dell'anno amministrativo in corso devono essere pagate.

(4) L'espulsione di un socio con effetto immediato e per ragioni importanti può essere pronunciata se il socio contravviene in modo grave allo statuto, all'ordine, allo scopo del statuto o all'interesse dell'associazione. Sull'espulsione di un socio il Consiglio direttivo decide con maggioranza dei due terzi dei voti. Prima della decisione il socio deve avere la possibilità, fra un termine di due settimane, di esprimersi sui rimproveri contro di lui. Soci espulsi possono opporsi durante i 30 giorni della presa d'atto rivolgendosi all'Assemblea. Quest'opposizione verrà discussa alla prossima Assemblea ordinaria, dove sia il Consiglio direttivo sia il reclamante hanno l'occasione di una presa di posizione in modo scritto o orale. L'Assemblea decide conclusivamente con maggioranza semplice dei voti.

(5) All'estinzione dello status di socio, per qualunque ragione, tutti i diritti si estinguono. Un rimborso di contributi, doni o altri sussidi viene principalmente escluso. La rivendicazione dell'associazione ai contributi in ritardo non viene toccata.

(6) Lo status di socio termina tramite cancellazione quando, nonostante due solleciti di pagamento alla distanza minima di due settimane, i contributi non vengono pagati. Tutti i solleciti devono avvenire in modo scritto. Il termine inizia l'invio del secondo sollecito.

Art. 6 Contributi finanziari edit

La somma del contributo annuale viene fissata dall'Assemblea. Per soci ordinari il contributo è al minimo di fr. 20.-.

Art. 7 Organi dell'associazione edit

Gli organi dell'associazione sono

  • l'Assemblea dei soci
  • il Consiglio direttivo
  • i Revisori

Art. 8 Assemblea edit

(1) L'organo supremo dell'associazione è l'Assemblea dei soci. L'Assemblea decide su domande e argomenti dell'associazione. Ha inoltre i compiti seguenti:

  • eleggere i membri del Consiglio direttivo ed i Revisori,
  • accettare il rapporto annuale, il bilancio annuale e il rapporto dei Revisori,
  • accettare il budget annuale,
  • approvare l'operato del Consiglio direttivo e dei Revisori,
  • fissare il contributo annuale,
  • approvare lo Statuto e i cambiamenti dello Statuto,
  • discutere e decidere sulle richieste presenti,
  • discutere e decidere sulle materie proposte dal Consiglio direttivo,
  • decidere l'eventuale liquidazione dell'associazione.

(2) L'Assemblea dev'essere convocata una volta all'anno da parte del Consiglio direttivo e deve aver luogo nel primo semestre. L'invito deve avvenire al minimo sei settimane prima via posta o e-mail, includendo la lista degli argomenti da trattare e le richieste già presenti. Obiezioni contro la lista degli argomenti e le proposte elettorali o le richieste devono giungere al Consiglio direttivo al più tardi quattro settimane prima dell'Assemblea.

(3) Richieste posteriori (ma questo non vale per cambiamenti dello Statuto e per cambiamenti del regolamento dei contributi) - anche se vengono poste durante l'Assemblea - devono essere poste sulla lista degli argomenti se la maggioranza dei soci presenti all'Assemblea è favorevole al loro trattamento (richieste urgenti).

(4) Il Consiglio direttivo deve convocare un'Assemblea straordinaria immediatamente e indicando le ragioni se l'interesse dell'associazione lo necessita o se lo richiedono almeno il 10% dei soci e almeno 10 soci per iscritto di fronte al Consiglio direttivo indicando scopo e ragioni.

(5) Le decisioni dell'Assemblea vengono registrate in un protocollo e rese accessibili ai soci almeno 60 giorni dopo l'Assemblea. Questo protocollo viene autorizzato dalla prossima Assemblea dei soci.

Art. 9 Diritto di voto edit

(1) Ogni socio avente diritto di voto possiede un solo voto. Il diritto di voto non è trasmissibile.

(2) Ogni Assemblea convocata in modo regolare è atta a deliberare.

(3) L'Assemblea prende le sue decisioni a maggioranza semplice. In caso di parità dei voti la richiesta è considerata respinta.

(4) Per cambiamenti dello Statuto e decisioni per la liquidazione dell'associazione una maggioranza di due terzi è indispensabile.

Art. 10 Consiglio direttivo edit

(1) Il Consiglio direttivo si compone di un Presidente e di 4-6 membri supplementari.

(2) I membri del Consiglio direttivo vengono eletti per un anno. Rielezioni ripetute sono possibili. Il mandato del Consiglio direttivo precedente termina 60 giorni dopo l'elezioni del nuovo. Fino alla presa in carica ufficiale, il Consiglio direttivo uscente deve informare sull'attività trascorsa il Consiglio direttivo entrante, per garantire una transizione regolare.

(3) Il Consiglio direttivo prende le sue decisioni a maggioranza semplice dei voti. In caso di parità dei voti conta il voto del Presidente. Il Consiglio direttivo è atto a deliberare se almeno metà dei suoi membri sono presenti. Le decisioni del Consiglio direttivo vengono registrate in un protocollo di sessione. Questo protocollo dev'essere reso accessibile ai soci al più tardi 2 mesi dopo le decisioni. Il Consiglio direttivo si costituisce autonomamente.

(4) Il Consiglio direttivo esegue o delega tutte le attività dell'associazione che non sono attribuite dallo Statuto ad altri organi. Può decidere di superare il budget del 50% della somma prevista.

(5) Il Consiglio direttivo rende conto delle sue attività all'Assemblea.

(6) Due membri del Consiglio direttivo sono giuridicamente vincolanti per l'associazione.

(7) La responsabilità del Consiglio direttivo si limita ad intenzionale e grave incuranza.

Art. 11 Controllo di cassa edit

(1) Il Controllo di cassa è fatto da due revisori che non fanno parte del Consiglio direttivo e che non sono impiegati dell'associazione. Vengono eletti dall'Assemblea per un anno. Rielezioni ripetute sono possibili.

(2) Il Controllo di cassa esamina i libri dei conti e la cassa, se questa competenza non viene delegata ad una società fiduciaria, e rende conto all'Assemblea annualmente, includendo una richiesta precisata d'accettazione o non-accettazione del bilancio annuale.

(3) Il Controllo di cassa può in qualsiasi momento controllare i materiali di contabilità.

Art. 12 Finanze edit

(1) Il Consiglio direttivo è responsibile per il reparto principale della contabilità dell'associazione e amministra il patrimonio dell'associazione.

(2) Per gli impegni dell'associazione garantisce unicamente il patrimonio. Una responsabilità personale dei soci dell'associazione viene esclusa.

Art. 13 Liquidazione dell'associazione edit

(1) Se l'associazione viene liquidata o abolita o se i suoi scopi di pubblica utilità vengono a mancare, il patrimonio dell'associazione va ad una corporazione di diritto pubblico o ad una corporazione che goda di agevolazioni fiscali speciali e utilizzi il contributo per la promozione dell'educazione conformamente allo Statuto. L'Assemblea fissa il destinatario insieme alla decisione di liquidare l'associazione.

(2) Come liquidatori vengono fissati i due membri giuridicamente vincolanti in carica se l'Assemblea non si esprime in modo diverso.